Roberto Petrella

Il Decreto Legge 4/2019 che ha introdotto reddito e pensione di cittadinanza non entra, a parte qualche eccezione, nel merito delle questioni inerenti il nucleo familiare (residenza, composizione del nucleo familiare, eventuali componenti cooptati nel nucleo familiare di origine in quanto a carico fiscale dei genitori), ma si limita a stabilire requisiti che dipendono dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (DPCM 159/2013).

Ora, l’articolo 3 comma 1 del DPCM 159/2013, ci dice che il nucleo familiare del richiedente e’ costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (e solo a quella data, ndr).

Il comma 4, dello stesso articolo, stabilisce poi che Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il decreto legge 4/2019 (articolo 2, comma 5 lettera b), integra e sostituisce l’articolo 3, comma 5 del DPCM 159/2013 affermando che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli.

Questo è quanto. Ricordiamo che il decreto legge 4/2019 (in scadenza il 29 marzo prossimo venturo) deve essere convertito in legge entro poco più di un paio di settimane e potrebbero anche essere introdotte modifiche finalizzate, con la conversione, a limitare la corsa ai cambi di residenza che si è registrata subito dopo l’entrata in vigore del decreto legge. Ma, al momento, non esiste alcuna condizione che limiti la formazione di un nucleo familiare autonomo per un soggetto di età pari o superiore a 26 anni in relazione alla data in cui è avvenuto l’eventuale cambio di residenza (uscita dallo stato di famiglia dei genitori).


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