Lilla De Angelis

Si presume che i beni ed i debiti conosciuti del defunto siano stati inventariati: bisogna allora procedere, con l’assistenza di un notaio di fiducia, alla liquidazione dell’eredità (vendita dei beni del defunto autorizzata dal tribunale) e a formare lo stato di graduazione. In pratica, i creditori conosciuti (gli stessi che vengono indicati dagli eredi beneficiari nella dichiarazione di eredità con beneficio di inventario) sono collocati, per la ripartizione del ricavato, secondo i rispettivi diritti di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca); per quelli non aventi diritto di prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stato di graduazione, ed in assenza di reclami e/o nuove richieste di inclusione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

E gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario vengono finalmente sollevati da qualsiasi onere di gestione dell’inventario e di adempimento rispetto ai debiti del defunto.


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