Simonetta Folliero

La soluzione obbligata è l’apertura di un nuovo conto corrente: l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (mille e 374 euro, alla data).

Qualora il creditore e la banca (o Poste Italiane), in qualità di custode, non dovessero rispettare la norma tassativa sopra riportata, sarà necessario ricorrere al giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente, facendosi supportare da un avvocato.

Nemmeno è escluso il blocco, sebbene limitato nel tempo, di operatività del conto corrente che sicuramente interviene quando il saldo non copre integralmente il credito azionato.


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