L’articolo 27 della legge 689/1981 prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso il verbale di accertamento dell’infrazione al Codice della strada procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione é divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e’ trasmesso all’esattore.
Inoltre, come ribadito dalla Corte di cassazione (ordinanza 3504/2019) i Comuni, tramite i propri concessionari della riscossione, possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione fiscale, prevista dal testo unico di cui al regio decreto 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo secondo del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 in quanto compatibili (in pratica, in sostituzione della cartella esattoriale, ndr).
Nella normativa non c’è alcun riferimento all’obbligo di notificare al debitore un avviso bonario prima dell’ingiunzione fiscale e la maggiorazione del 10% si applica per ogni semestre, o frazione di esso, che intercorre fra il 60.mo giorno successivo alla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione e la data di emissione dell’ingiunzione fiscale.
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