Se la ex moglie non lavora poiché non ne abbia alcuna voglia, l’assegno di mantenimento può essere non corrisposto dall’ex consorte: ciò anche se il divario reddituale tra i due ex coniugi è rilevante.
Ciò è’ quanto è stato stabilito dal Collegio giudicante trevigiano che ha respinto la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento avanzata da una donna nei confronti dell’ex marito e ha deciso l’interruzione della corresponsione dell’assegno mensile che, da oltre un anno, riceveva dal suo ex partner.
La donna quindi non avrà più diritto a nulla e dovrà mantenersi da sola perché in base alla sentenza sarebbe ravvisabile una sua inerzia colpevole nel reperire un’occupazione.
A parere dei giudici, infatti, la donna avrebbe potuto reinserirsi sul posto di lavoro e se finora non ha trovato un’occupazione è perché sarebbe una ‘scansafatiche’ poiché a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale, non essendovi stato alcun sacrificio (da parte della donna), non vi è alcun diritto a un assegno divorzile.
La sentenza è coraggiosa e si richiama ai principi della Cassazione, poichè l’assegno divorzile si poggia su un principio di solidarietà: non è un atto dovuto.
Per ottenerlo non è sufficiente che ci sia un divario economico.
La legge impone al coniuge più debole di dare prova in giudizio di aver cercato un lavoro.
L’orientamento della Cassazione negli ultimi anni ha cercato di limitare la concessione indiscriminata dell’assegno di mantenimento al coniuge più debole, si tratti della moglie o del marito.
Ciò di cui si tiene conto sono i mutamenti sociali e la maggiore libertà nella scelta matrimoniale e sulla parità tra i sessi.
Quindi se c’è inerzia da parte di chi richiede l’assegno, il giudice non può riconoscerlo: diventerebbe una rendita parassitaria.
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