Per giurisprudenza, ormai consolidata, il diritto conseguente all’assegnazione della casa coniugale è opponibile sino alla sua cessazione (raggiungimento indipendenza economica figli) ove il provvedimento giudiziale sia stato trascritto prima del pignoramento. Diversamente, l’assegnazione della casa coniugale non trascritta, o trascritta dopo il pignoramento, è opponibile all’acquirente per nove anni dalla data dell’assegnazione, purché il provvedimento giudiziale di assegnazione abbia data anteriore al pignoramento stesso (Cassazione 12466/2012).
Questo è quanto: la Corte di cassazione sembra rispondere affermativamente al suo quesito. Pertanto, non ci asteniamo dal formulare qualsiasi opinione, che risulterebbe, stante quanto sopra riportato, assolutamente ridondante.
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