Stefano Iambrenghi

Gli articoli 43 e 44 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 180/1950 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di aziende pubbliche e private) prevede che nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto (il Trattamento di Fine Rapporto, appunto, ndr), a titolo di indennità, tale somma e’ ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.

L’articolo 45 dello stesso DPR stabilisce, in pratica, che, quando per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l’ammortamento di un prestito per cessione non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite (con prelievo del Trattamento di Fine Rapporto) il creditore può recuperare il suo credito con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore.

Quindi, in conclusione, laddove il Trattamento di Fine Rapporto fosse stato immediatamente disponibile al momento del licenziamento dalla pubblica Amministrazione, il debito residuo del prestito per cessione del quinto sarebbe stato compensato con un prelievo dal TFR. Un eventuale residuo sarebbe stato scomputato dall’attuale busta paga.

Non essendo stato possibile prelevare il debito residuo del prestito per cessione del quinto dal TFR, trattandosi di somma dovutale, ma ancora non liquidabile, il creditore ha notificato il contratto di cessione del quinto e l’inadempimento al nuovo datore di lavoro che si è visto obbligato, per legge, ad operare la ritenuta interrotta con il licenziamento dalla Pubblica Amministrazione dove lei prestava servizio.

In pratica, non c’è stato alcun pignoramento, né sul vecchio TFR, né sul nuovo, né sullo stipendio attualmente percepito: solo una riattivazione del versamento delle rate a servizio del prestito per cessione del quinto, il cui rimborso fu interrotto a causa del precedente licenziamento.


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