Piero Ciottoli

In caso di debiti verso la Pubblica Amministrazione centrale, quelli per i quali agisce Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), l’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 stabilisce che ADER non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e il debitore stesso vi risiede anagraficamente.

Invece, per debiti di natura ordinaria (banche, finanziarie, privati cittadini) e/o alimentari (assegno di mantenimento dovuto e non corrisposto ai figli e/o al coniuge separato o divorziato) l’espropriazione immobiliare è consentita e si procede con l’atto di pignoramento previsto dal codice di procedura civile ex articolo 555 del codice di procedura civile.


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