Marzia Ciunfrini

L’articolo 433 del codice civile precisa che all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine il coniuge, i figli, i genitori.

Dal momento che il suo coniuge è disoccupato e i figli sono minorenni o comunque non autosufficienti economicamente, sua madre è tenuta a prestarle gli alimenti (così come i suoceri nei riguardi del coniuge).

Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico.

Mentre l’assegno di mantenimento a favore dei figli, stabilito dal giudice in sede di separazione personale dei genitori o in caso di divorzio, e posto a carico del coniuge obbligato, sussiste finché i figli non siano in grado di raggiungere l’autosufficienza economica, gli alimenti dipendono dal bisogno e sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze di vita più elementari.

Tanto premesso, è chiaro che anche se una figlia versa in stato di bisogno, non si può impedire alla madre di alienare un bene di proprietà per costringerla a concedere il bene stesso in comodato alla figlia. Quello che si può fare, invece, è citare in tribunale la propria genitrice per obbligarla a corrispondere gli alimenti ex articolo 433 del codice civile.


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