Ludmilla Karadzic

A meno che prima del marzo 2019 non le siano state recapitate, con raccomandata AR, comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, lei è ancora tenuta a corrispondere le rate del finanziamento che avrebbe dovuto rimborsare dal mese di marzo 2009 al dicembre 2011, cioè le rate del prestito, non versate, che cadono nella finestra decennale che si estende a ritroso nel tempo, a partire dal marzo 2019.

Tuttavia, va sempre preliminarmente ricordato che la notifica di un atto può essere correttamente perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’ufficio comunale preposto alla gestione del cosiddetto albo pretorio, in occasione della temporanea assenza del destinatario dal luogo in cui il destinatario debitore abitualmente risiede.

Passiamo adesso ad esaminare gli aspetti connessi alla validità della notifica effettuata nelle mani di sua madre, elemento su cui si regge la possibilità di invocare l’intervenuta prescrizione dell’intero credito qualora l’ingiunzione notificata nel mese di marzo 2019 fosse da considerarsi viziata e prima di essa non risultino altre notifiche interruttive dei termini di prescrizione perfezionate correttamente per compiuta giacenza.

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 7830/2015) non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario stesso.

Tuttavia, il debitore non può semplicemente considerare nulla ed ignorare questa ingiunzione, ma dovrà, in occasione della notifica di un atto esecutivo basato sulla presunta interruzione dei termini di prescrizione determinata dalla consegna alla madre dell’ingiunzione stessa, ricorrere al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente, eccependo il vizio di notifica ed invocando l’intervenuta prescrizione del credito azionato: naturalmente, servirà l’assistenza tecnica di un avvocato.

Quanto sopra, appare ovvio, nella sola ipotesi in cui il debitore non abbia sottoscritto un contratto con la clausola espressa di indicare il domicilio dove inviare eventuale corrispondenza relativa al prestito e l’impegno a comunicare tempestivamente al creditore qualsiasi variazione di tale domicilio, fornendo, al momento del perfezionamento dell’accordo, proprio l’indirizzo dove al tempo egli risiedeva con la madre e dove è stata notificata l’ingiunzione.


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