Piero Ciottoli

Si tratta di dati provenienti dai pubblici registri immobiliari dove è stata trascritta la domanda di pignoramento presentata al giudice dal creditore: chi effettua la visura dovrebbe rilevare che lei non compare come obbligato inadempiente al rimborso del mutuo ma in qualità di donatario della nuda proprietà.

Ma, quasi sempre, chi è preposto alla valutazione del merito creditizio di un soggetto richiedente prestito si ferma all’evidenza del rapporto visualizzato a partire dal codice fiscale, senza entrare nel merito delle informazioni riportate nella descrizione dell’evento pregiudizievole.

Comunque, le informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, hanno una permanenza nelle centrale rischi, pubbliche e private, pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione (estinzione pignoramento, ipoteca) prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di due anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione (articolo 7, punto 4, lettera b, del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale di cui al provvedimento del Garante numero 479/2015).

In pratica, potrà pretendere ed ottenere la cancellazione dell’evento pregiudizievole che la riguarda, dalle banche dati che lo censiscono, a partire dal decimo anno successivo alla trascrizione del pignoramento in cui compare, seppur a margine e in qualità di nudo proprietario, il riferimento al suo nominativo (o meglio, al suo codice fiscale).


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