Chiara Nicolai

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 7830/2015) non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario stesso.

Tuttavia, non può semplicemente considerare nulla ed ignorare questa ingiunzione, ma dovrà, in occasione della notifica di un atto esecutivo basato sulla presunta interruzione dei termini di prescrizione determinata dalla consegna a sua madre dell’ingiunzione stessa, ricorrere al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente, eccependo il vizio di notifica ed invocando l’intervenuta prescrizione del credito azionato: naturalmente, servirà l’assistenza tecnica di un avvocato.

Quanto sopra, appare ovvio, nella sola ipotesi in cui il debitore non abbia sottoscritto un contratto con la clausola espressa di indicare il domicilio dove inviare eventuale corrispondenza relativa al prestito e l’impegno a comunicare tempestivamente al creditore qualsiasi variazione di tale domicilio, fornendo, al momento del perfezionamento dell’accordo, proprio l’indirizzo dove al tempo egli risiedeva con la madre.


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