Tullio Solinas

Per quanto attiene l’omesso rimborso della cessione del quinto in seguito a dimissioni volontarie, non dovrebbe palesarsi una eccessiva aggressività del creditore insoddisfatto, dal momento che l’età del debitore è evidentemente prossima alla pensione ed è quindi verosimile attendersi che il rimborso del prestito possa tranquillamente continuare a cura dell’INPS, una volta notificata la residua posizione debitoria del pensionato.

Più critica è l’evenienza di un pignoramento da parte dell’altro creditore: il rischio deprecabile che si può correre è quello di vedersi pignorata l’intera somma accreditata dall’azienda, a meno di un importo equivalente a tre volte la misura massima dell’assegno sociale (parliamo di 1.374 euro).

L’unico modo per dormire sonni tranquilli fino alla definizione della pratica di messa in quiescenza e per poter pagare, nel frattempo i contributi indispensabili finalizzati a fruire della pensione cosiddetta quota 100, è, pertanto, quello di depositare su un conto corrente intestato ad un terzo fiduciario, l’importo appena accreditato dall’azienda.

Oppure, ancora meglio, si può includere nell’accordo aziendale, la possibilità di delegare la stessa azienda al versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per fruire della pensione quota 100.


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