Piero Ciottoli

Difficilmente la banca accetterà una proposta a saldo stralcio quando il debito è garantito da ipoteca e c’è la possibilità di espropriare l’immobile del mutuatario.

Per quanto attiene il debito residuo, la banca, se non è previsto il beneficio di escussione, può liberamente scegliere chi escutere fra fideiussore e mutuatari e la scelta si orienta verso il condebitore che offre la soluzione più rapida di rientro dall’esposizione debitoria.

Certamente sua madre avrebbe potuto, entro tre mesi dal fatto, agire nei confronti del cointestatario del mutuo ai sensi dell’articolo 646 del codice penale con una querela per appropriazione indebita di almeno il 50% della somma accreditata dalla banca.

Può ancora procedere con una denuncia e citare in Tribunale il mancato genero, entro il termine di prescrizione decennale, per ingiusto arricchimento ex articolo 2041 del codice civile.


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