Ludmilla Karadzic

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacita’ di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 68/2012 (in pratica, per poter costituire un nucleo familiare autonomo, lo studente deve percepire un reddito complessivo lordo superiore a 6.500 euro).

Non c’è modo di derogare dalla normativa vigente (articolo 8 del DPCM 159/2013): le risorse finanziarie per benefici a pioggia sono ormai limitate e le maglie delle prestazioni sociali si vanno sempre più restringendo.

Tuttavia, visto che esprime un apprezzamento strettamente politico definendo “vergognoso” l’attuale quadro normativo, le rispondo, sempre sul piano politico, che la solidarietà del singolo è, adesso, giustamente, chiamata a prove ben più incisive della semplice testimonianza o della semplice (e gratuita) concessione di un luogo dove far eleggere la residenza a chi si trova in difficoltà: per esempio, evitando di scaricare i costi della propria generosità sulla fiscalità generale (quindi anche su chi scrive) e contribuendo, invece, personalmente, al pagamento delle tasse per la studentessa di origine tunisina, tasse necessarie a mantenere in piedi il sistema universitario.


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