L’opportunità di presentare una denuncia (per furto) dipende dalla motivazione addotta nella Dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata per sancire la perdita di possesso del veicolo; comunque, in soldoni, la perdita di possesso tutela solo dal punto di vista tributario (pagamento della tassa automobilistica o bollo auto che dir si voglia) mentre rimane pendente, cioè soggetta a contenzioso, la responsabilità ai fini assicurativi e per le sanzioni amministrative eventualmente comminate dopo la perdita di possesso in seguito alla circolazione del veicolo.
In pratica, la perdita di possesso serve per certificare ufficialmente che il veicolo non è più nella disponibilità del suo proprietario, tramite annotazione pubblica, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) dell’evento che ha portato alla perdita di possesso del veicolo.
Come già accennato, l’annotazione della perdita di possesso non equivale ad un trasferimento di proprietà, non comportando alcuna modifica ai dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) relativi al proprietario del veicolo. Per questo motivo il proprietario rimane formalmente responsabile per gli eventuali atti compiuti col veicolo (incidenti, infrazioni stradali) successivamente alla perdita di possesso.
Il proprietario del veicolo censito al PRA potrà comunque difendersi invocando il principio sancito dal codice della strada (articolo 196) in base al quale la solidarietà del proprietario viene meno quando egli provi che la circolazione e’ avvenuta contro la sua volontà.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.