Simonetta Folliero

In genere, una segnalazione negativa presente nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) potrebbe risultare ostativa all’apertura di un rapporto di conto corrente: comunque, è bene chiarire che non esiste una normativa che vieti l’apertura di un nuovo conto corrente ad un soggetto censito nelle centrali rischi, pubbliche e private che siano. Si tratta di una valutazione soggettiva, regolata da politiche e prassi aziendali, ancorché insindacabile, di ciascun Istituto di credito.

Tuttavia, la concorrenza portata dalle banche presenti esclusivamente nel web, laddove i conti correnti online vengono aperti con maggiore flessibilità, seppur, quasi sempre, senza la concessione di carnet di assegni o fido (scoperto di conto), dovrebbe mitigare gli effetti indesiderati connessi ad una posizione censita nelle centrali rischi private, rilevata nel corso dell’eventuale istruttoria finalizzata alla valutazione di affidabilità del nuovo cliente.


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