Ornella De Bellis

L’eventuale beneficio di escussione riconosciuto al fideiussore, ovvero l’obbligo del creditore di escutere il debitore principale (nella fattispecie la srl) prima di proporre azione esecutiva nei confronti del fideiussore, deve evincersi dalle clausole del contratto di garanzia sottoscritto con la banca. Pertanto, nulla è possibile asserire al riguardo.

Se non è previsto il beneficio di escussione, e qualora emerga che il ricavato della liquidazione dei beni del debitore principale non sia in grado di coprire il credito azionato, il creditore può contemporaneamente agire nei confronti del fideiussore.

L’azione esecutiva promossa nei confronti del fideiussore comporta l’espropriazione dei beni del debitore: immobili e crediti verso terzi. In particolare per i crediti riferibili ad un rapporto di lavoro dipendente può essere prelevato il 20% dello stipendio, della pensione (limitatamente alla parte eccedente il minimo vitale, sia il rateo INPS che quello accreditato dal fondo pensione), del trattamento di fine rapporto (per la parte non conferita al fondo pensione).


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