Giuseppe Pennuto

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 18574/2014), il giorno da cui decorre la scadenza del termine concesso per l’esibizione della documentazione richiesta dall’Autorità di Polizia (nella fattispecie il 4 giugno 2018) non è quello da cui far partire il computo dei novanta giorni utili per la notifica del verbale di multa, dal momento che l’articolo 180, comma 8, del Codice della strada, su cui si basa la sanzione, mira a colpire la condotta di colui che non ottempera all’invito dell’Autorità di presentarsi, entro il termine fissato, presso gli uffici di polizia, per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della strada.

I giudici di legittimità hanno enunciato, con l’occasione, il seguente principio di diritto: in tema di sanzione amministrative per violazione dell’articolo 180 del Codice della strada, comma 8, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento; la legittimità della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione (nel caso in esame 4 giugno 2018), dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione (cinque anni per la notifica della cartella esattoriale in caso di omesso pagamento della multa per omessa presentazione dei documenti di circolazione e di guida, ndr).


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