Marzia Ciunfrini

La Corte di Cassazione (sentenza 9649/2015) ha evidenziato che la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.

Ne discende che anche il coniuge separato, per colpa o con addebito, ha diritto alla pensione di reversibilità come peraltro sancito dall’articolo 22 della legge 903/1965, che prevede quale unico requisito per la reversibilità, la sussistenza del rapporto coniugale con il pensionato defunto.

Per finire, dunque, la reversibilità è già garantita, nella situazione attualmente riportata, al coniuge separato per colpa.


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