Giorgio Martini

L’articolo 732 del codice civile stabilisce che il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notifiche. In mancanza della notifica, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

Nella fattispecie, ci sono donazioni effettuate in vita dal de cuius: e, quindi, in base a quanto disposto dall’articolo 737 del codice civile, i figli del de cuius ed i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

Pertanto, entrano in comunione anche le donazioni ai due fratelli ed il coerede può esercitare il diritto di prelazione sulle quote dell’immobile.


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