Ludmilla Karadzic

A febbraio 2019 (spediti a novembre 2018) ho ricevuto due avvisi di accertamento TARSU per l’anno 2012 e per il 2013 che riportano la seguente motivazione:
“…A seguito di verifica con i dati presenti presso l’Agenzia del territorio è stata riscontrata l’omissione della denuncia relativamente all’immobile sotto citato…”; il Comune mi chiede quindi di versare la tassa, la sanzione pari al 100% e gli interessi per un totale di quasi 1000 euro.

In verità, non si tratta di una omessa denuncia anche perché per l’anno 2011 ho provveduto al pagamento della TARSU per lo stesso immobile, ma il Comune prima di oggi per il 2012,2013 non mi ha mai notificato una richiesta di pagamento.

Ciò posto, vi chiedo:
1- L’accertamento relativo al 2012 è decaduto?
2- per quanto riguarda l’avviso per il 2013 posso chiedere lo stralcio della sanzione, visto che prima di oggi non mi è mai stata notificata alcuna richiesta?
3- per le annualità 2014 e 2015 conviene fare un ravvedimento poiché anche per queste annualità non mi è mai stato notificato nulla?

Per non incorrere in sanzioni la dichiarazione di iscrizione alla tariffa rifiuti va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’occupazione dei locali. Per il 2012 la tariffa rifiuti avrebbe dovuto presentata entro il 20 gennaio 2013. L’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per la tassa dovuta, avendo occupato l’appartamento nel corso del 2012, la decadenza, pertanto, interviene dopo il 31 dicembre 2018. L’aver pagato nel 2017 la tassa relativa all’anno 2011 (acquiescenza) non significa aver sanato l’omessa dichiarazione per gli anni precedenti.

Il Comune non poteva nemmeno inviarle un avviso bonario, avendo accertato d’ufficio il suo omesso pagamento della tassa sulla spazzatura. Forse lei vuole insinuare il ragionamento secondo il quale con l’avviso di accertamento per l’anno 2011, il comune avrebbe dovuto notificarle il successivo avviso relativo al 2012 entro il 31 dicembre 2017, non potendosi più riferire ad una omessa denuncia sanata acquiescendo l’avviso del 2011: ma non funziona così. Per ogni anno di omesso versamento della TARSU (o TARI) non preceduto da una formale dichiarazione di inizio occupazione presentata agli uffici comunali preposti, la decadenza interviene praticamente dopo sei anni.

Ricapitolando: l’accertamento relativo al 2012 non è decaduto; per ora deve versare l’importo preteso con gli avvisi relativi al biennio 2012/2013, se non vuole vedersi recapitata una cartella esattoriale oppure un’ingiunzione fiscale. Qualora, entro il 20 gennaio 2020, presentasse una dichiarazione di inizio occupazione e non pagasse più la tassa, gli avvisi per le annualità a partire dal 2020 in poi dovranno esserle recapitati, a pena di decadenza, entro cinque anni (e non sei).


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