Ludmilla Karadzic

Lei ha letto nel precetto che il creditore può rivalersi su terzi: ciò vuol dire che il creditore può pignorare un terz,o debitore nei suoi confronti, cioè l’INPS nella fattispecie, per pignorare qualsiasi somma che l’INPS le deve nella misura del 20% eccedente il minimo vitale.

Tuttavia la pensione di invalidità è impignorabile in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientra nelle previsioni dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Anche a voler considerare la pensione di invalidità (o inabilità) assoggettabile a pignoramento per la parte che eccede il minimo vitale (corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà – per il 2019 essendo la misura massima dell’assegno sociale stabilita in 458 euro, il minimo vitale risulta pari a 687 euro circa), dal momento che per l’anno 2019 l’importo della pensione di invalidità (al netto di una eventuale maggiorazione) è di 285,66 euro (corrisposto per 13 mensilità) se ne deduce che la pensione di invalidità è praticamente impignorabile.

Al momento il creditore non può farle praticamente nulla.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.