Giorgio Valli

Solo per inciso: i sessanta giorni utili al destinatario dell’avviso di accertamento decorrono dalla data di effettiva ricezione dell’atto (12 gennaio 2019). La data sul timbro postale serve, semmai, al Comune per attestare il rispetto dei termini di decadenza dell’avviso (che va notificato, pena nullità, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati – la dichiarazione di inizio occupazione relativa all’anno N può essere presentata entro i primi mesi dell’anno N + 1). Tuttavia, per altri motivi, come cercheremo di spiegarle, non può comunque presentare ricorso.

L’aver pagato nel 2017 la tassa relativa all’anno 2011 (acquiescenza) oltre a sanzioni per ritardato pagamento, non la esime dal dover provvedere a versare il dovuto anche per ogni annualità successiva, ovvero dal 2012 al 2015. Adesso le richiedono di regolare le annualità arretrate del 2012 e del 2013. Fra qualche tempo le verranno notificati gli avvisi di accertamento per il 2014 ed il 2015.


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