Tullio Solinas

L’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità contributiva dell’impresa che richiede il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): per regolarità contributiva deve intendersi l’adempimento integrale nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale rilevati alla data indicata nella richiesta

In particolare, si tratta di verificare e certificare il rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa, da una parte, e l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile dall’altra, per tutti tutti gli adempimenti connessi dalla nascita dell’impresa.

Addirittura, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità contributiva potrà essere dichiarata unicamente qualora un eventuale ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi. In pendenza di contenzioso giudiziario relativo all’impugnazione di un avviso di addebito, la regolarità potrà essere dichiarata solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Insomma, per un debito contributivo, assistenziale o contributivo risalente anche o nove anni or sono, il Documento Unico di Regolarità Contributiva non verrà rilasciato.


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