Non può illudersi di poter spiegare la situazione attuale all’INPS: potrà, forse, spiegarlo al giudice in occasione di un eventuale controllo ex post (non è detto che l’INPS proceda a verifiche contestualmente alla presentazione della DSU/ISEE) quando, dopo aver indicato che non possiede immobili, le contesteranno l’esistenza nei Pubblici Registri Immobiliari di un titolo di proprietà.
Tuttavia, se così avvenisse, potrà far valere la trascrizione, sempre nei Pubblici registri Immobiliari, del sequestro conservativo ad opera del creditore pignorante, finalizzato ad evitare che il debitore, nel corso del giudizio, lo alieni o la trascrizione dell’atto di pignoramento unitamente alla documentazione afferente la procedura di espropriazione in corso.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resta sempre un dichiarazione di parte, e chi la sottoscrive si assume la responsabilità penale e civile per aver indicato situazioni difformi dalla realtà.
Il problema è capire: un immobile sottoposto a procedura di espropriazione è ancora, effettivamente, nella disponibilità del debitore (anche se risulta ancora legalmente di sua proprietà)? Il buon senso propende per una risposta negativa; il legislatore ha ritenuto di non includere tale casistica nella legge 159(20013 che regola il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), oppure non ci ha proprio pensato.
Peraltro, se l’ISEE deve rispecchiare, com’era ed è nelle intenzioni di chi ha esteso la norma, la situazione economica equivalente del nucleo familiare (ed equivalente deve intendersi per effettiva, e non solo grazie al valore di scala applicato in relazione al numero dei componenti) allora si può tranquillamente affermare che lei non dispone di una seconda casa.
In alternativa, può tentare di porre il suo quesito direttamente all’INPS, fruendo del servizio INPS risponde disponibile sia per utenti con pin che di utenti sprovvistine.
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