Paolo Rastelli

Per provare l’omessa notifica dell’accertamento ai fini TARI, per gli anni che vanno dal 2010 al 2014, avrebbe dovuto effettuare un accesso agli atti presso gli uffici comunali preposti alla riscossione della tariffa, chiedendo copia delle relate di notifica, tenendo sempre presente che la notifica di un atto può correttamente perfezionarsi per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio, in occasione di assenza temporanea del destinatario dal luogo in cui risiede.

Infatti, l’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tuttavia, un ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini per il ricorso giudiziale che avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento.

In altre parole, i tempi di risposta dell’ente creditore ad un ricorso amministrativo in autotutela non sono fissati per legge, mentre i termini disponibili al debitore, per poter proporre ricorso giudiziale, non possono andare oltre i 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento.


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