Lilla De Angelis

Riguardo alla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza, va detto che, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, bisogna compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi successivamente ai CAF convenzionati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza.

Senza aver compilato il modello Rdc/Pdc–Com la domanda non potrà essere definita. Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’INPS che valuterà le condizioni per la eventuale permanenza del beneficio sebbene in misura ridotta.

La domanda per l’accesso al beneficio del reddito di cittadinanza può essere presentata in modalità cartacea, presso gli uffici postali e presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) avvalendosi del modello predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 e da ogni giorno 6 del mese. In pratica, il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese.


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