Giuseppe Pennuto

L’acquirente deve registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il passaggio di proprietà del veicolo, entro sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore apposta sull’atto di vendita avente data certa, altrimenti si accolla il rischio di situazioni come quella appena riportata (iscrizione sul veicolo di fermo amministrativo per debiti del venditore).

Peraltro, anche il venditore rischia per l’inadempimento dell’acquirente: infatti, fino a quando non viene registrato al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada.

Tuttavia, per inadempimento dell’acquirente il venditore può agire a propria tutela chiedendo al giudice la trascrizione coattiva dell’atto di trasferimento di proprietà (avente data certa) al PRA. Il venditore rimasto intestatario al PRA, infatti, può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (a seconda del valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l’intervenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.

Nel caso specifico, l’acquirente inadempiente non può invocare comportamenti di elusione o di violazione delle norme vigenti da parte di alcun terzo (in pratica, non ha controparte se non se stesso): i due fermi amministrativi sono stati disposti sul veicolo successivamente al trasferimento di proprietà (il primo dopo due anni dalla vendita) e quindi non emerge una censurabile condotta fraudolenta da parte del venditore, che si verifica quando questi taccia, ad esempio, circa un preavviso di fermo amministrativo notificatogli alcuni giorni prima del perfezionamento della transazione; l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ha correttamente operato, disponendo i due fermi amministrativi solo dopo aver consultato il Pubblico Registro Automobilistico e non avrebbe potuto fare altrimenti.

Comunque, è possibile, richiedere la trascrizione del passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore, pagando oltre all’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell’importo dell’IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT). Ma la data di trascrizione del passaggio di proprietà, naturalmente, sarà quella in cui è avvenuta la regolarizzazione (e non la data certa in cui è stato perfezionato l’atto di compravendita).

Si potrebbe tentare (ma a mio parere si tratterebbe di un tentativo temerario), con il supporto di un avvocato, un ricorso al giudice dell’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile per chiedere che disponga la rimozione dei due fermi amministrativi perché disposti su un veicolo che, diversamente dalle risultanze al PRA, in realtà non era di proprietà del debitore, come emerge dall’atto di compravendita avente data certa: con la sicura resistenza di ADER e con un esito del giudizio affetto da alta incertezza.


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