L’equivoco e la conseguente confusione nasce dal fatto che noi chiamiamo (erroneamente) multe quelle che in realtà sono sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada.
Le multe e le ammende, invece, derivano dalla conversione di pene detentive oppure vengono comminate per la commissione di reati.
L’articolo 3 della legge 1185/1967 dispone, sostanzialmente, che non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda.
Vale la pena richiamare, a questo punto, le differenze che passano fra i termini di delitti, contravvenzioni, multa, ammenda e sanzione amministrativa.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi stabilite dal codice penale.
La multa (articolo 24 del codice penale) risponde all’esigenza di aumentare la carica afflittiva della reclusione per chi ha commesso un delitto: può essere comminata dal Giudice penale, aggiungendola alla reclusione.
L’ammenda (articolo 26 del codice penale) viene irrogata quando il reato è una contravvenzione per la quale non è prevista la pena dell’arresto.
La sanzione amministrativa, per finire, è, come abbiamo accennato, quella che viene imposta al trasgressore, ad esempio, quando viene accertata una infrazione del codice della strada.
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