Giorgio Martini

La procedura di pignoramento presso la residenza del debitore è regolata dall’articolo 513 del codice di procedura civile (ricerca delle cose da pignorare) secondo il quale l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (poichè lei debitore non lo è, l’UG non può certamente pignorarle un dispositivo mobile nella disponibilità del convivente non debitore, ndr)-

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Anche l’articolo 514 del codice di procedura civile (Cose mobili assolutamente impignorabili) fornisce indicazioni sull’argomento, stabilendo che non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) Abrogato

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Questo è quanto.

Non è presente il cellulare fra le cose non pignorabili: forse, bisognerà discuterne con il legislatore. Per il resto, tutto dipende dal buon senso delle parti coinvolte: giudice, ufficiale giudiziario, creditore e debitore.


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