Paolo Rastelli

Anche Agenzia delle Entrate Riscossione capisce, non sempre, ma più frequentemente di prima, quando non è il caso di insistere: quegli atti elencati in estratto conto potrebbero morire lì.

Lei può scegliere se agire subito (se proprio la notte non ci dorme) assoldando un professionista (il tipo di professionista dipende dalla natura del credito preteso con ciascun atto) oppure attendere azioni cautelari (ipoteca, fermo amministrativo) o esecutive (pignoramento) basati sul titolo esecutivo non notificato e ricorrere, con il supporto tecnico di un avvocato, ex articolo 615 del codice di procedura civile per eccepire l’invalidità del titolo esecutivo e chiederne l’annullamento.

L’importante è che sia stato effettuato accesso agli atti presso Agenzia delle Entrate Riscossione e sia stata verificata l’assenza di relate attestanti la corretta notifica degli atti che si ritiene di impugnare successivamente, in mano alla controparte. Altrimenti ci rimette le spese legali e dovrà comunque pagare i debiti.


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