Roberto Petrella

La domanda per l’accesso al beneficio del reddito di cittadinanza può essere presentata in modalità cartacea, presso gli uffici postali, avvalendosi del modello predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 e da ogni giorno 6 del mese.

Il nucleo familiare (anche se composto da un’unico elemento) può percepire il reddito di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori. Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, devono compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi successivamente ai CAF convenzionati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza.

Senza aver compilato il modello Rdc/Pdc–Com la domanda non potrà essere definita. Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’INPS che valuterà le condizioni per la eventuale permanenza del beneficio.


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