Genny Manfredi

Naturalmente, dalla data di richiesta dell’ISEE corrente, alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata a saldo stralcio dei carichi esattoriali affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ex legge 145/2018, non devono intercorrere più di due mesi: infatti, l’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Nel modulo per la richiesta di definizione dei debiti esattoriali a saldo stralcio va inserito il numero di protocollo e la data dell’ISEEE corrente.

L’articolo 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 159/2013, stabilisce che L’ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ne ricorrano le condizioni.

L’articolo 9 del DPCM 159/2013 regola i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter presentare l’ISEE corrente al posto di quello ordinario, disponendo che in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore (variazione di almeno il 25% rispetto all’indicatore standard), e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L’ISEE corrente puo’ essere richiesto anche in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, deve presentare la documentazione e la certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa nonche’ le componenti reddituali aggiornate


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