Lilla De Angelis

Può tentare di convincere il signor X, padre di sua figlia, a fornire la documentazione e le informazioni necessarie affinché il nucleo familiare possa presentare la DSU/ISEE, facendogli presente che, in caso di persistente diniego, si recherà presso gli uffici anagrafici per denunciare l’irreperibilità del signor X e chiedere la conseguente cancellazione dalla famiglia anagrafica (stato di famiglia).

Una volta, eventualmente, ottenuta la cancellazione del signor X dalla famiglia anagrafica, se la DSU/ISEE le serve per accedere a prestazioni sociali per sua figlia minore (ISEE minorenni) dovrà compiere un passo ulteriore.

Dovrà far certificare l’assenza di vincoli affettivi ed economici fra il genitore non convivente e la minore, rivolgendosi ai servizi sociali del Comune di residenza, presentando un atto notorio in cui dichiarerà che il genitore non convivente con la bambina è irreperibile (come già riportato all’ufficiale d’anagrafe), e che fra la minore ed il genitore non convivente non sussistono al momento vincoli affettivi ed economici, ed attendere gli accertamenti che verranno svolti, anche con l’ausilio della polizia municipale.

Solo in seguito all’accertamento effettuato dai servizi sociali comunali si potrà presentare la DSU/ISEE senza il contributo informativo e documentale del genitore non convivente con la minore. L’alternativa alla procedura testé descritta è la rinuncia a concorrere ai benefici che la legge riserva ai minori su base ISEE.


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