L’articolo 513 del codice di procedura civile stabilisce che l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.
La Corte di cassazione, con la sentenza 23625/2012, ha sancito il principio di diritto secondo il quale in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’articolo 513 del codice di procedura civile pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che sì trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.
E’ purtroppo il domicilio abituale (attraverso prove testimoniali), ma soprattutto la residenza del debitore (attraverso la ricerca anagrafica), individua la casa del debitore.
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