Nell’ipotesi che la sigla RAPP stia effettivamente ad indicare (come sembra) un rappresentante, cioè un delegato – che poteva effettuare, in nome e per conto dell’intestatario e in osservanza degli eventuali limiti ai poteri di mandato conferitigli, tutte le operazioni consentite all’intestatario riguardante il Buono Fruttifero Postale (BFP) e rendere, in nome e per conto dello stesso, tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie – allora, se le operazioni sono state portate a termine (come sembrerebbe risultare) dopo il decesso dell’intestatario, siamo di fronte ad un caso di appropriazione indebita.
Secondo l’articolo 646 del Codice penale, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (o degli aventi causa – gli eredi), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.
La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato. Risulterebbe abbastanza inverosimile presentare una querela oggi se l’esistenza dei due BPF è addirittura indicata, ed i titoli attribuiti per testamento, pur volendo ricondurre il ritardo alle omesse informazioni fornite da Poste Italiane: peraltro, gli eredi della defunta intestatario dei BPF avevano, ed hanno, il pieno diritto a pretendere ed ottenere le generalità del soggetto che ha liquidato i due BPF..
E’ tuttavia sempre possibile procedere, ex articolo 2041 del codice civile, per ingiusto arricchimento (il cui diritto ha prescrizione è decennale): chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Siamo partiti dal presupposto che la sigla RAPP, posta a margine del BPF, stia ad indicare un delegato e non un cointestatario del titolo, che di solito viene indicato con CPFR (Con Pari Facoltà di Rimborso). Comunque, nel caso di cointestazione dei due BPF fra defunta e rappresentante, gli eredi legittimi potrebbero procedere con l’azione di ingiusto arricchimento solo per la metà del valore dei due BPF, a meno di non poter dimostrare che i titoli furono acquistati esclusivamente con i soldi della defunta.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.