Lilla De Angelis

Il comma 283 della legge 145/2018 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 207/1996 (indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale) e’ concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

L’indennizzo previsto, pertanto, spetta ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda (alla sede territorialmente competente dell’INPS) siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) più di 62 anni di eta’, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L’erogazione dell’indennizzo e’ subordinata, alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell’attività commerciale;
b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti.

L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stessa modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici. Non è previsto il pagamento di interessi legali né la rivalutazione monetaria né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.

L’indennizzo cessa al compimento dell’età pensionabile prevista per la vecchiaia nella gestione commercianti. La corresponsione dell’indennizzo, inoltre, cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, subordinata o autonoma. Il beneficiario è tenuto, pertanto, a comunicare all’INPS la ripresa dell’attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi.


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