Ornella De Bellis

Segua le indicazioni del suo legale: il principio che lei definisce di meritevolezza nulla ha a che fare con la possibilità, sancita dalla giurisprudenza, ormai consolidata, di ripresentare, dopo un rigetto e prima che sia decorso il quinquennio, l’istanza di accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L’articolo 12 bis della legge 3/2012, pone come condizione preliminare che il giudice deve verificare – prima di omologare il piano di rientro presentato dal consumatore – che il debitore non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali.

L’articolo 14 terdecies, sempre della legge 3/2012, nello stabilire i requisiti per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione, richiede che il debitore persona fisica e’ ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche’ adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.


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