Se l’importo a cui ha diritto superasse i cinquemila euro, l’INPS, prima di versare l’indennità potrebbe avvertire l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex articolo 48 bis del DPR 602/1973, affinché quest’ultima possa esercitare l’attività di recupero coattivo del debito tramite pignoramento presso terzi.
Tuttavia, l’indennità di maternità è un beneficio avente natura di sussidio ed è, pertanto, impignorabile.
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