Ludmilla Karadzic

La normativa vigente prevede che possono usufruire della detrazione per ristrutturazione edilizia tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento e cioè proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari. La condizione vincolante è che il soggetto che fruisce delle detrazioni abbia sostenuto le spese di ristrutturazione.

Tuttavia, l’’articolo 16–bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

A nostro parere, la disposizione di cui sopra, non autorizza l’acquirente anche a fruire del bonus mobili: infatti, quest’ultimo avrebbe potuto eventualmente fruire delle detrazioni per gli arredi (già) acquistati dal venditore con il beneficio dell’agevolazione bonus mobili, qualora l’oggetto della vendita fosse stato l’immobile ammobiliato.


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