Ludmilla Karadzic

Il suo avvocato ha perfettamente ragione: infatti la normativa vigente (articoli 7 e 11 della legge 3/2012) che prevede un divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Pertanto, in presenza di un provvedimento che abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti (o, come nella fattispecie, a fronte di una rinuncia), il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata.

In tal senso hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con ordinanza 30534/2018.


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