Giorgio Martini

Anche a voler considerare la pensione di invalidità (o inabilità) assoggettabile a pignoramento per la parte che eccede il minimo vitale (corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà – per il 2019 essendo la misura massima dell’assegno sociale stabilita in 453 euro, il minimo vitale risulta pari a 680 euro circa), dal momento che per l’anno 2019 l’importo della pensione di invalidità è di 285,66 euro (corrisposto per 13 mensilità) se ne deduce che la pensione di invalidità è praticamente impignorabile.

Tuttavia, la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono impignorabili in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

L’indennità di accompagnamento, in particolare, è assolutamente impignorabile. Si tratta, infatti, di erogazione a carattere non previdenziale ma assistenziale, in quanto volta a a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse dell’articolo 545 comma secondo del codice di procedura civile. Il principio di diritto è stato enunciato, in tempi relativamente recenti (14 gennaio 2016) anche del Tribunale di Padova, a cui era aveva fatto ricorso l’INPS per contestare la sospensione del pignoramento dell’indennità di accompagnamento decretata dal giudice dell’esecuzione a seguito di opposizione proposta dal debitore sottoposto ad azione esecutiva che si era visto pignorare alla fonte l’indennità in parola.


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