L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito web, ha pubblicato una la guida introduttiva volta a spiegare tutte le detrazioni legate agli interventi antisismici, o più volgarmente parlando, il sisma bonus.
Vediamo i punti più interessanti.
Il sisma bonus è un’agevolazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, introdotta dal decreto legge 63/2013.
Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
Le opere devono essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).
Il sisma bonus prevede una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili e ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese.
Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe.
Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, i condomini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione).
Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condomini indicare il codice fiscale del condominio.
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “online”), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Inoltre, il decreto legge 50/2017 ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”.
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l’immobile nell’edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore.
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