Paolo Rastelli

Se, dopo aver effettuato accesso agli atti presso Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ed aver acquisito copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali in questione e delle eventuali successive comunicazioni inerenti ciascuna cartella esattoriale, ritiene sussistere vizi che ne rendono nulla, e quindi omessa, la notifica con conseguente prescrizione del titolo esecutivo, ha due strade da percorrere, una alternativa all’altra:

1) ricorrere al giudice competente (che varia in relazione al credito sotteso) – dichiarando di aver appreso dell’esistenza della cartella esattoriale attraverso la visura dell’estratto conto fornito da ADER – e chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione;

2) attendere la notifica di un atto di pignoramento (o un provvedimento come il fermo amministrativo) basato sulla cartella esattoriale e – asserendo di avere solo in quell’occasione appreso dell’esistenza della cartella esattoriale – ricorrere al giudice delle esecuzioni ex articolo 615 del codice di procedura civile per eccepire l’intervenuta prescrizione del titolo esecutivo e per chiedere l’annullamento dell’azione di riscossione coattiva basata sul titolo mai notificato e successivamente prescritto.

Per capire se la cartella di pagamento, in base al credito che l’ha originata, può considerarsi prescritta, la invito a consultare questa sezione.


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