Tullio Solinas

La prestazione di lavoro occasionale è regolata dall’articolo 54 bis del decreto legge 50/2017: si intende per prestazione occasionale una attività lavorative che dà luogo nel corso di un anno civile:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (i compensi percepiti da pensionati si computano al 75% per quel che riguarda il rispetto di questo requisito);
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale: tuttavia, ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore (il committente) deve versare, anche tramite un intermediario, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.


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