Genny Manfredi

L’articolo 4 del DPCM 159/2013 dispone che dal reddito del nucleo familiare viene sottratto, fino a concorrenza – qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione – il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

La detrazione e’ alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, che pagano il mutuo per la prima casa (e hanno un capitale residuo da rimborsare).

Se nel 2017, anno di riferimento per il calcolo del reddito ISEE percepito dal nucleo familiare, lei abitava in una casa presa in affitto, e non di proprietà, il capitale del mutuo residuo non va indicato (indipendentemente dal fatto che lei abbia, o meno, pagato le rate del mutuo e che l’immobile sia stato pignorato).

Dunque il CAF ha ragioni da vendere.


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