Stefano Iambrenghi

La normativa, che entrerà in vigore dal 14 agosto 2020, ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

La normativa in commento sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”.

Viene introdotto un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori.

Si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale e privilegiando, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale.

Viene istituito, presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.

Per quanto attiene più specificatamente l’impatto sulla legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovaindebitamento), viene ampliato lo spettro di coloro che possono avvalersene. Infatti, viene adesso definito come sovraindebitamento (articolo 2) lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Viene evidenziato il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) a cui il debitore può fare riferimento per avviare la procedura prevista ai sensi della legge 3/2012 ed è stato introdotta la procedura familiare: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Inoltre la procedure attuali e cioè concordato con i creditori, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio prenderanno il nome rispettivamente di ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata.

Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche’ le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

A parte queste novità, nulla cambia rispetto ai contenuti di quanto previsto dalla legge 3/2012.


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