Genny Manfredi

Il decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) all’articolo 2 (Beneficiari) prevede che il Reddito di Cittadinanza (RdC) è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, (fra gli altri requisiti) di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) 159/2013, inferiore a 9.360 euro.

Il DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente) che detta le regole per individuare il nucleo familiare ISEE all’articolo 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni) dispone:

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l’ISEE e’ integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalita’ di cui all’allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Poiché il Reddito di Cittadinanza non è una prestazione sociale agevolata rivolta ai minorenni, riteniamo che il nucleo familiare vada individuato secondo quanto dispone il DPCM 159/2013 all’articolo 3, comma 1 e cioè: il nucleo familiare del richiedente e’ costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Probabilmente il CAF sta già anticipando l’applicazione delle modifiche che saranno introdotte dalla legge di conversione del decreto 4/2019, fra le quali vi è anche quella relativa all’obbligo di presentazione, per l’istanza di accesso al reddito di cittadinanza, dell’ISEE minori per i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti inferiori ai 18 anni. La proposta di modifica, infatti, prevede che nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013, cosiddetto ISEE minori.

Tuttavia, alla data in cui scriviamo (19 febbraio 2019), la legge di conversione del decreto ancora non ci risulta approvata in Parlamento: e quindi, il CAF deve produrre il tipo di DSU/ISEE sul modello che chiede il dichiarante: se il dichiarante vuole una DSU/ISEE standard, quella deve essere inoltrata all’INPS allegata all’istanza di beneficiare del reddito di cittadinanza.

Poi, qualora la nuova norma entrasse effettivamente in vigore, il legislatore deciderà se revocare immediatamente il beneficio concesso al nucleo familiare con minori che ha presentato l’ISEE standard basato sulla famiglia anagrafica (come prevede attualmente il decreto 4/2019) oppure se stabilire un periodo di tolleranza oltre il quale bisognerà riproporre, per continuare a fruire del beneficio, l’ISEE minori di cui all’articolo 7 del decreto del DPCM 159/2013 (includendo nel nucleo familiare reddito e patrimonio del genitore non convivente con il minore e non coniugato con la madre di quest’ultimo).


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