Annapaola Ferri

Essendo trascorsi più di cinque anni dalla data in cui sono state effettuate le donazioni, il creditore del donante non potrà più agire coinvolgendo i donatari.

Per quanto riguarda la donazione a sua figlia, il creditore del donante avrebbe potuto agire chiedendo al giudice la revocazione dell’atto di donazione; per quanto riguarda la donazione a suo figlio, il creditore del donante avrebbe potuto agire semplicemente chiedendo al giudice di dichiarare nulla la donazione indiretta (il trasferimento in danaro), che, quando non è di modico valore, deve essere perfezionata per atto pubblico.

Al momento, lei potrebbe subire da un suo creditore solo il pignoramento dell’usufrutto (in teoria il pignoramento di un ipotetico canone di locazione dovutole da chi convive con lei).

L’effetto più verosimile e dirompente, tuttavia, potrebbe nascere in sede di divisione dell’eredità: il figlio potrebbe accampare diritti su metà della casa donata alla sorella, dal momento che la donazione indiretta, non redatta con atto notarile e non registrata, sarebbe più difficile da essere contestata in sede di collazione (laddove tutti i legittimari sono tenuti a conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti in dono dal de cuius).


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